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Convenzioni contro le doppie imposizioni

Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la sovranità tributaria di entrambi. Di regola questi accordi internazionali sono redatti sulla base di un apposito modello di convenzione elaborato in ambito Ocse, periodicamente aggiornato, e a cui l'Italia fa riferimento per disciplinare i propri accordi con gli Stati comunitari ed extracomunitari. Le Convenzioni possono riguardare le imposte sul reddito e, talvolta, alcuni elementi del patrimonio. Oltre a disciplinare la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti, le Convenzioni mirano a evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale eliminando le doppie esenzioni. La funzione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è di evitare la doppia imposizione in senso giuridico ovvero quella che riguarda uno stesso soggetto per uno stesso reddito in due Stati diversi. Diverso è il caso della doppia imposizione in senso economico che coinvolge, invece, uno stesso reddito o patrimonio di due differenti soggetti.

La procedura: dai contatti alla bozza
Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione entrano a far parte dell’ordinamento giuridico al termine di una procedura politico-diplomatica e tecnico-giuridica suddivisa per fasi. La prima fase si concretizza nello studio di fattibilità che permette di valutare le ragioni di opportunità politica ed economica che sono alla base della firma di un accordo bilaterale con un determinato Stato. Questa fase prevede una serie di contatti diplomatici e, in quanto tale, rientra nelle competenze del ministero per gli Affari Esteri. Effettuato lo studio sull’opportunità politico-diplomatica, si passa alla fase tecnico-giuridica in cui l’Amministrazione finanziaria si relaziona con i colleghi dell’altro Stato e valuta la fattibilità tecnica del trattato.
Durante i primi contatti avviene lo scambio delle bozze di accordo (cosiddetti draft) con cui entrambe le Amministrazioni finanziarie evidenziano le proprie preferenze per il trattamento tributario da riservare alle varie categorie di reddito ed, eventualmente, di patrimonio.

L’intervento dell’Amministrazione finanziaria
Il draft, una volta ricevuto, viene sottoposto all’esame degli esperti dell’Amministrazione finanziaria. Se non esistono pretese vistosamente incompatibili con l’ordinamento giuridico interno e comunitario allora si fissa un primo incontro ufficiale con la delegazione estera per iniziare la negoziazione del trattato. Le delegazioni italiane sono composte da esperti del Dipartimento per le politiche fiscali, dell’Agenzia delle Entrate e da un rappresentante diplomatico.
Uno dei due draft viene assunto come base di partenza su cui lavorare. Gli articoli vengono esaminati, modificati ed approvati uno per volta fino alla stesura del trattato finale che viene siglato dai Capi delegazione (cosiddetta parafatura). Il testo parafato viene successivamente sottoposto, nel nostro Stato, alla firma del ministro dell’Economia e delle Finanze e poi alla ratifica del Parlamento. L’emanazione della legge di ratifica non perfeziona l’iter procedurale. La Convenzione, infatti, non entra in vigore fino a quando non si concretizza lo scambio degli strumenti di ratifica con l’altro Paese che consiste nello scambio, per le vie diplomatiche ufficiali, degli estremi delle rispettive leggi di ratifica. Di conseguenza se uno Stato ratifica la Convenzione prima dell’altro occorre attendere l’approvazione da parte di questo ultimo per procedere con lo scambio di note. E questo per consentire che l’accordo entri in vigore.