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Dalla Gazzetta

Indicazioni contabili per imprese di assicurazione e fondazioni bancarie

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Disposizioni non fiscali, ma contabili nelle ultime pubblicazioni in Gazzetta. In particolare, nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo (serie generale n. 63) è stato pubblicato un provvedimento dell’Ivass del 12 marzo che aggiorna alle ultime novità normative il regolamento n. 52 emanato dall’Istituto il 30 agosto 2022 sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli, introdotta dal Dl n. 73/2022.  In sintesi, Dl Semplificazioni fiscali (Dl n. 73/2022, articolo 45 comma 3-octies) ha introdotto la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, per il 2022, di valutare i titoli non  destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al  loro  valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio anziché al valore di realizzazione,  fatta eccezione  per le  perdite  di carattere durevole. Lo stesso decreto ha previsto, per le imprese di assicurazione, la creazione di una riserva indisponibile di utili fino a concorrenza della mancata svalutazione. Nel settore assicurativo, le modalità attuative della disposizione sono state dettate dall’Ivass nel regolamento n. 52/2022. Nel frattempo, la facoltà è stata estesa al 2023 e il legislatore è tornato più volte sulla materia. In ultimo, il provvedimento Ivass dello scorso 12 marzo recepisce le novità introdotte dal “Dl Energia” (Dl 131/2023) e modifica di conseguenza il regolamento 52/2022, in particolare per il calcolo della riserva indisponibile.

Nella Gazzetta di sabato è il turno delle fondazioni bancarie. In Gazzetta Ufficiale del 16 marzo (serie generale n. 64) è stato pubblicato il decreto del Mef dell’11 marzo 2024 che stabilisce la misura per l'esercizio 2023 dell'accantonamento alla riserva obbligatoria (articolo 8, comma 1, lettera c), Dlgs n. 153/1999), pari al 20% dell'avanzo dell'esercizio, con la possibilità di effettuare, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio in misura non superiore al 15%  dell'avanzo dell'esercizio. 

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