I versamenti e gli altri adempimenti tributari con scadenza tra il 20 febbraio e il 31 marzo, sono sospesi per la "zona rossa" dell'emergenza epidemiologica da corona virus. Sono queste le misure riportate dal decreto 24 febbraio del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato con la serie generale n. 48 di ieri.
Alla sospensione, che si riferisce anche alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, possono accedere i soggetti, compresi quelli diversi dalle persone fisiche, che al 21 febbraio scorso avevano residenza o sede legale o operativa nei comuni coinvolti dal contagio:
- Bertonico
- Casalpusterlengo
- Castelgerundo
- Castiglione D'Adda
- Codogno
- Fombio
- Maleo
- San Fiorano
- Somaglia
- Terranova dei Passerini
tutti situati nella provincia di Lodi, in Lombardia - Vò in provincia di Padova.
Per lo stesso periodo i sostituti d'imposta con sede nella stessa zona, inoltre, non sono tenuti a operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Non sono previsti rimborsi per chi avesse già attemperato ai propri obblighi. Al momento la ripresa dei versamenti, specifica il decreto, è prevista entro la fine del mese di aprile.