Sono ufficiali, con la pubblicazione del decreto Mef n. 209 del 4 ottobre, le norme di attuazione dell’agevolazione fiscale destinata agli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.
Il provvedimento del ministero dell’Economia e delle finanze pubblicato con la serie generale n. 17 di sabato 21 gennaio, in attuazione dell’articolo 111-bis del decreto legislativo n. 385/1993, il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, detta le regole per l’invio della richiesta di deduzione dall’imponibile di una parte del reddito destinato a incremento del capitale proprio.
In sintesi, per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile è disposta la non concorrenza al reddito di una quota pari al 75% delle somme utilizzate per incremento del capitale: come riserva legale o, comunque, in apposita riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio dello stesso esercizio in cui gli utili sono stati conseguiti (articolo 111-bis, comma 2, del Dlgs n. 385/93).
La effettiva destinazione degli utili deve essere certificata dal collegio sindacale o, in alternativa, da un revisore legale o da un commercialista: i professionisti devono essere iscritti al relativo albo.
La richiesta di riconoscimento del risparmio d’imposta deve essere inviata tramite Pec tra il 2 e il 23 maggio all’Agenzia delle entrate. L’agevolazione verrà riconosciuta ai richiedenti nei limiti di spesa annuale di 1 milione di euro, stabilito dal comma 3 dell’articolo 111-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Nel caso le richieste sforassero il tetto, l’agevolazione sarebbe riconosciuta in una percentuale che sarà calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e quello delle richieste.
Per completare la nostra rassegna delle ultime edizioni della scorsa settimana, segnaliamo che sulla serie generale n. 16, edizione di venerdì 20 gennaio, non sono presenti atti normativi e amministrativi riguardanti il diritto tributario o la contabilità fiscale.