Per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno del 2023 il tasso di interesse da scontare a favore dei creditori, nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, è da considerare pari al 2,5%.
Questo in estrema sintesi il contenuto del comunicato pubblicato dal ministero dell’Economia e delle finanze con la serie generale n. 14 di ieri.
Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti in causa possono pattuire, come indicato dai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del Dlgs n. 231/02 (di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta ai ritardi di in questo tipo compravendite), un termine per il pagamento dilazionato più dilatato nel tempo, rispetto a quelli previsti dalla norma al comma 2 dello stesso articolo.
In caso di ritardo il creditore ha diritto (comma 1 dell’articolo 4 del Dlgs n. 231/02) al pagamento degli interessi moratori senza necessità della preventiva costituzione in mora.