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Dalla Gazzetta

Tris di decreti dal Mef

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Ufficiale il decreto 15 ottobre del ministero dell’Economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 71 del decreto “Cura Italia”. Il provvedimento, pubblicato con la serie generale n. 267 del 27 ottobre, consente l’attribuzione della menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur potendo usufruire delle sospensioni dei tributi erariali disposte con i decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”, hanno deciso di effettuare comunque i versamenti con scadenza ordinaria. L’attestazione di merito va richiesta al Mef entro un anno dal versamento dei tributi pagati nonostante la sospensione, sarà riconosciuta dall’Agenzia delle entrate alle persone fisiche e a quelle giuridiche e può essere utilizzata a scopi commerciali o pubblicitari (vedi articolo: Contribuente solidale”, chi nel Covid ha sostenuto lo Stato con le tasse).

Con l’edizione di ieri della Gazzetta è stato pubblicato dal Mef anche il decreto 16 ottobre che individua nuovi Paesi oggetto di comunicazione per lo scambio automatico di informazioni su conti finanziari per l'anno 2020.
Si tratta delle informazioni inviate da parte delle istituzioni finanziarie extra UE all'Agenzia delle entrate, con i dati dei conti relativi ai contribuenti residenti all’estero, da condividere con gli altri Paesi Ue secondo quanto stabilito dalla direttiva 2014/107/Ue (Dac2).
Come specifica il decreto all’articolo 1: Antigua e Barbuda, Costa Rica, Grenada, Saint
Kitts and Nevis, Saint Lucia e Turchia sono considerate giurisdizioni oggetto di comunicazione per l’anno 2020.

Il terzo provvedimento pubblicato ieri dal Mef è una comunicazione di servizio sul mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale del Lazio nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 settembre. Il decreto 19 ottobre accerta, con il nullaosta del Garante del contribuente competente per il territorio, il mancato funzionamento dell’ufficio che in quei giorni è stato oggetto di operazioni straordinarie di sanificazione.
Nei casi come questo, in cui il mancato funzionamento non è stato causato da "disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria", ma da "eventi di carattere eccezionale" è consentito ai contribuenti, o ai loro rappresentanti, di ripresentare all'ufficio gli atti in scadenza che non è stato possibile consegnare a causa della imprevista chiusura. Per il disbrigo delle formalità, quindi, c'è tempo fino al decimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento di mancato o irregolare funzionamento (dl n. 498/1961).

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