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Glossario

  • Abitazione principale

    È quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Alla qualifica di abitazione principale sono collegate numerose conseguenze fiscali in termini di agevolazioni, esenzioni, detrazioni e deduzioni (ad esempio, danno diritto alla detrazione Irpef del 19% gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale; è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; sono escluse da tassazione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di unità immobiliari urbane, che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari; è prevista una detrazione Irpef del 19% in relazione ai compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale). Diversa dalla nozione di abitazione principale è quella di Prima casa

  • Abuso del diritto

    Configurano abuso del diritto (o elusione fiscale) una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi, determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. La disciplina dell'abuso del diritto in ambito tributario è dettata dall'articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000).

  • Accantonamento

    Imputazione al conto economico dell’esercizio in corso di un costo che avrà la sua (eventuale) manifestazione numeraria in esercizi futuri. Sotto il profilo contabile, quindi, gli accantonamenti sono componenti negativi del conto economico imputati in esercizi precedenti rispetto a quello di effettivo e reale sostenimento. La normativa tributaria consente di dedurre dal reddito di esercizio solo alcuni tipi di accantonamento ed entro determinati limiti quantitativi. Gli accantonamenti deducibili sono espressamente previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (ad esempio, accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate e accantonamenti di quiescenza e previdenza).

  • Accertamento

    Attività che, in base alla legge, l’amministrazione finanziaria esercita, entro predeterminati termini di decadenza, per il controllo della corretta applicazione delle disposizioni tributarie. L’accertamento può avere a oggetto sia le imposte dirette sia quelle indirette, sia le imposte erariali sia quelle locali. L’attività si svolge secondo una sequenza di atti, che costituiscono il procedimento di accertamento. Quest’ultimo, di regola, ha inizio con alcuni adempimenti previsti dalla legge (in particolare, la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente) e prosegue con il loro controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. All’esito del procedimento, di norma, viene emanato un atto di accertamento (avviso di accertamento) che, in quanto avente la natura di provvedimento amministrativo, è in grado di incidere unilateralmente sulla posizione giuridica del destinatario. Sono previste specifiche garanzie a favore del contribuente sottoposto ad attività di accertamento (in particolare, dalla legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e dalla legge 212/2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”). L’ordinamento tributario prevede diverse metodologie di accertamento, in funzione del mezzo di prova posto a fondamento della pretesa erariale e della categoria di contribuente cui le stesse sono applicabili (accertamento analitico, accertamento analitico-induttivo, accertamento induttivo, accertamento sintetico).

  • Accertamento analitico

    È la ordinaria metodologia di accertamento prevista dal legislatore per la determinazione del reddito imponibile e del volume d’affari dei contribuenti, condotta attraverso la ricostruzione puntuale (appunto, analitica) di ciascuna categoria reddituale e di ogni singola operazione rilevante ai fini Iva. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate procedono alla determinazione analitica del reddito delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo (contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili), rettificando le dichiarazioni presentate, quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione. Per i soggetti obbligati, per legge, alla tenuta delle scritture contabili (titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo), l’attività di accertamento si basa sulla contabilità tenuta dal contribuente, considerata nel complesso attendibile. Il controllo è effettuato rettificando le singole componenti attive o passive del reddito ovvero una o più operazioni rilevanti ai fini Iva. Per questa categoria di contribuenti, quindi, l’accertamento analitico si fonda in sostanza su una diversa quantificazione del reddito imponibile derivante dagli elementi e dai dati risultanti dalla contabilità (per questo motivo, si parla anche di accertamento contabile).

  • Accertamento analitico-induttivo

    Metodologia di accertamento utilizzabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Attraverso questa tipologia di controllo, gli uffici dell’amministrazione finanziaria possono intervenire sulla rideterminazione complessiva dei ricavi/compensi (o volume d’affari) e dei costi/spese indicati dal contribuente nelle dichiarazioni e nell’eventuale bilancio, pur in presenza di una contabilità che nel suo complesso è correttamente tenuta dal punto di vista formale. L’accertamento analitico-induttivo, quindi, può essere fondato sul controllo delle scritture contabili e sulle risultanze di accessi, ispezioni e verifiche (o altre attività ispettive). Inoltre, l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • Accertamento catastale

    Attività amministrativa diretta ad accertare l’esistenza, l’ubicazione, la consistenza, la qualificazione e la rendita dei fabbricati e dei terreni. L’accertamento consiste nell’individuazione, anche mediante un sopralluogo, dell’unità immobiliare denunciata dal contribuente, nella verifica dell’esattezza dei dati ed elementi dichiarati, nel controllo della corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria presentata.

  • Accertamento con adesione

    Procedura mediante la quale l’attività di accertamento viene eseguita in contraddittorio tra contribuente e amministrazione finanziaria. In tal modo, si giunge a un “accordo” sulla base del quale vengono definite le imposte dovute, evitando il contenzioso. La procedura, che può essere attivata sia su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate sia su iniziativa del contribuente, può avere a oggetto le imposte sui redditi e l’Iva, nonché le altre principali imposte indirette (ad esempio, imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale). L’accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento delle maggiori imposte dovute e produce una serie di effetti vantaggiosi per il contribuente. In particolare, è prevista la riduzione delle sanzioni amministrative a 1/3 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, il perfezionamento dell’adesione comporta la riduzione fino a 1/3 delle sanzioni penali eventualmente previste e la non applicazione delle sanzioni accessorie, a condizione che lo stesso avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nell'ambito del processo penale.

  • Accertamento d'ufficio

    L’amministrazione finanziaria procede ad accertamento d’ufficio quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione dei redditi o presenta una dichiarazione nulla. In questo caso, l’ufficio determina il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze della dichiarazione (presentata e considerata nulla) e dalle eventuali scritture contabili, ancorché regolarmente tenute. Possono essere sottoposti ad accertamento d’ufficio tutti i contribuenti, a prescindere dalla loro natura giuridica.

  • Accertamento esecutivo

    Gli avvisi di accertamento, relativi alle imposte sui redditi, all’Iva e all’Irap, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a partire dal 1° ottobre 2011, in relazione ai periodi d’imposta dal 2007 in poi, hanno efficacia esecutiva (concentrazione della riscossione nell’accertamento). A tal fine, essi contengono l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi dovuti (entro il termine di presentazione del ricorso) e l’espresso avvertimento che, decorsi 30 dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata: in tal modo, si concentra nell’avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo con una procedura che non prevede più la notifica della cartella.