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Glossario - A

  • Accertamento induttivo puro (o extracontabile)

    Metodologia di accertamento attraverso la quale l’amministrazione finanziaria ricostruisce il reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, in quanto esistenti, e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tale tipologia di accertamento è finalizzata a ricostruire e determinare il reddito d’impresa e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni. L’amministrazione finanziaria può ricorrere all’accertamento induttivo solo in presenza di una delle condizioni espressamente previste dalla legge (ad esempio, quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione, oppure quando le scritture contabili risultano nel loro complesso inattendibili).

  • Accertamento integrativo

    La legge attribuisce all’amministrazione finanziaria la possibilità di integrare o modificare in aumento precedenti atti di accertamento (ai fini delle imposte dirette e dell’Iva), fino alla scadenza dei termini di decadenza, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi per il medesimo anno d’imposta, acquisiti in un momento successivo rispetto all’emissione del primo avviso di accertamento. Nella motivazione devono essere specificamente indicati – a pena di nullità - sia i nuovi elementi posti a fondamento dell’accertamento integrativo sia gli atti e i fatti dai quali essi sono stati desunti.

  • Accertamento parziale

    Tipologia di accertamento che rappresenta una deroga al principio di unicità e globalità dell'accertamento tributario. La legge, infatti, consente all'amministrazione finanziaria di effettuare rettifiche limitate, sulla base di elementi suscettibili di immediata utilizzabilità. Tali elementi devono risultare da accessi, ispezioni o verifiche, nonché dalle segnalazioni provenienti dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate o di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria. Sulla base di questi elementi, l'amministrazione può quindi limitarsi ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare (anche ai fini Iva). La notifica di un accertamento parziale non preclude l'ulteriore azione accertatrice per il medesimo periodo d'imposta, purché eseguita nei termini di decadenza prescritti dalla legge.

  • Accertamento sintetico

    Metodologia di accertamento attraverso la quale l'amministrazione finanziaria determina il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso di un periodo d’imposta. Ciò in virtù della presunzione legale (relativa) che tutto quanto è stato speso sia stato finanziato con redditi prodotti nello stesso periodo. In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, non imponibili. La determinazione sintetica del reddito, inoltre, può essere fondata su specifici elementi indicativi di capacità contributiva, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. Anche in questo caso, il contribuente può fornire la prova contraria. L'utilizzo dell'accertamento sintetico è ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e postula, in ogni caso, l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente. Dal reddito determinato sinteticamente possono essere dedotti gli oneri previsti dal Tuir e il contribuente ha diritto alle detrazioni d'imposta previste dalla legge. L'accertamento sintetico, che può essere utilizzato solo nei confronti delle persone fisiche ai fini Irpef, è detto anche "redditometro" e rappresenta uno strumento con cui gli uffici finanziari ricostruiscono la reale capacità di spesa del contribuente, risalendo da un fatto noto (la spesa sostenuta quale manifestazione di capacità contributiva) a un fatto ignoto (l'esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito).

  • Accertamento sostitutivo

    Ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate, dopo aver annullato in autotutela un precedente atto di accertamento viziato, lo sostituisce con uno nuovo. L'atto di accertamento sostitutivo, pertanto, deve essere emesso previo annullamento di quello sostituito e nel rispetto del divieto della plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto. Ne consegue che la sostituzione deve avvenire negli ordinari termini di decadenza ed è preclusa se vìola o elude il giudicato sostanziale eventualmente formatosi sull'atto viziato.

  • Accesso

    Consiste nell’ingresso e nella permanenza di funzionari dell’amministrazione finanziaria nei locali del contribuente destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere a ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e a ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento di violazioni della normativa fiscale. L’accesso è possibile anche presso enti e amministrazioni con cui il contribuente intrattiene rapporti. I funzionari che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Al ricorrere di determinate condizioni, espressamente previste dalla legge, l'accesso è possibile anche presso l'abitazione del contribuente. Tuttavia, in questo caso, è necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.

  • Accisa

    Tributo indiretto che grava sulla produzione o sul consumo di determinati beni. È calcolata applicando alla base imponibile (quantità o volume del prodotto fabbricato o immesso in consumo) un'aliquota fissa o proporzionale. Sono assoggettati ad accisa, per esempio, gli oli minerali e derivati, l'alcool e le bevande alcoliche, i fiammiferi, i tabacchi lavorati, l'energia elettrica, il gas metano, gli oli lubrificanti.

  • Acconto d'imposta

    Importo che il contribuente è tenuto a versare come anticipo dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Per diversi tributi la legge prevede il versamento in acconto (ad esempio, Irpef e Iva). Di regola, l’ammontare dell’acconto dovuto è determinato in via presuntiva dal contribuente sulla base della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

  • Ace (aiuto alla crescita economica)

    Agevolazione prevista a favore delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, delle società cooperative e di mutua assicurazione, delle società europee e delle società cooperative europee, degli enti commerciali (cioè gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia. Per questi enti, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il beneficio è finalizzato a ridurre l’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché a ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio. Per le società e gli enti di ogni tipo (compresi i trust) con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia, la disciplina dell’aiuto alla crescita economica si applica relativamente alle stabili organizzazioni in Italia. L’agevolazione, inoltre, si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. In inglese, l’acronimo “ace” si traduce in allowance for corporate equity.

  • Acquiescenza

    Rappresenta uno degli strumenti a disposizione del contribuente che abbia ricevuto la notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione. Si ha acquiescenza quando, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica), il contribuente rinuncia a impugnare l’avviso (rinuncia al ricorso/reclamo) ovvero a formulare istanza di accertamento con adesione e provvede, entro lo stesso termine, a versare le somme complessivamente dovute (oppure la prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale). Per effetto dell’acquiescenza, le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento o di liquidazione sono ridotte a 1/3.