Invariato, invece, il limite massimo di detrazione, che varia da 30mila a 100mila euro, a seconda del tipo di intervento effettuato. Dal 1° gennaio 2016, e questo vale anche per gli interventi sui condomìni, l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie (36%).
L’agevolazione è stata inoltre estesa, ma solo per le spese che saranno sostenute nel 2015, ad altre due tipologie di interventi:
- l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato “M” del decreto legislativo 311/2006 (tende esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate), nel limite massimo di detrazione di 60mila euro
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30mila euro.
La prima è quella prevista dall’articolo 12 del decreto sulle semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014), che ha eliminato l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, non dovranno più inviare alcuna comunicazione per le spese sostenute nel 2014, in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015.
Stessa semplificazione per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che non dovranno più comunicare le spese sostenute nel periodo d’imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014).
L’altra novità riguarda l’aumento dal 4 all’8%, a decorrere dal 1° gennaio 2015, della percentuale di ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori.