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Le guide dell'Agenzia

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (marzo 2019)

Proroga al 31 dicembre 2019 per le detrazioni “maggiorate” Irpef/Ires riconosciute quando si effettuano interventi di riqualificazione energetica degli edifici. In linea generale vengono confermate le detrazioni nella misura del 65% (l’importo massimo di spesa agevolabile è diverso a seconda del tipo di intervento che si effettua).

Copertina guida risparmio energetico marzo 2019

Proroga al 31 dicembre 2019 anche per le detrazioni “maggiorate” Irpef/Ires riconosciute quando si effettuano interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella guida, l’Agenzia illustra le varie tipologie di lavori per i quali si possono richiedere le detrazioni che, in linea generale, vengono confermate nella misura del 65% (l’importo massimo di spesa agevolabile è diverso a seconda del tipo di intervento che si effettua).
Tuttavia, per alcuni interventi, già dall’anno scorso la percentuale di detrazione è cambiata. In particolare, è stata ridotta al 50% per l’acquisto e la posa in opera di finestre, schermature solari e impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
È aumentata, invece, per le opere sulle parti comuni realizzate in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico: 80%, se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore; 85%, se si ottiene la riduzione di due o più classi di rischio sismico.

Regole precise, dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a condensazione. In particolare, la detrazione:

  • non spetta più, se la caldaia ha un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A
  • spetta nella misura del 65%, per quelle rientranti almeno in classe A e dotate di sistemi di termoregolazione evoluti
  • diminuisce al 50% per le caldaie in classe A prive di questi sistemi di termoregolazione.

È sempre necessario, infine, ma solo per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, effettuare il pagamento delle spese con bonifico bancario o postale, anche “on line”. Sono validi i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attenzione a non dimenticare di inviare all’Enea l’attestato di prestazione energetica (Ape) e la scheda informativa. L’Ape non è richiesto per l’installazione di pannelli solari, per la sostituzione di finestre e di impianti di climatizzazione invernale, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari.
 

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