Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Le guide dell'Agenzia

Le agevolazioni per persone con disabilità. Una guida tutta nuova in tedesco

Il vademecum illustra e sintetizza i benefici fiscali previsti per le persone con disabilità, con le novità e un utile quadro riassuntivo finale con tutto quello che c’è da sapere

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C’è di più, molto di più: dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli e ausili, ai sussidi tecnici e informatici con Iva agevolata; dalle spese mediche deducibili e detraibili ai bonus per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Queste e altre novità nella guida Die Steuerbegünstigungen_für_Personen_mit_Behinderung” (Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”), pubblicata nella sezione del sito delle Entrate “l’Agenzia informa” e sulla rivista FiscoOggi.

Acquisto auto con agevolazioni e semplificazione documenti
Detrazione Irpef al 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, e Iva ridotta al 4% (anziché al 22%) sull’acquisto di autovetture nuove o usate delle persone con disabilità. Entrambe le agevolazioni si applicano una sola volta, cioè per un solo veicolo, nel corso di quattro anni, a partire dalla data di acquisto. L’Iva ridotta, per acquisti entro il quadriennio, spetta in particolare:

  • se il primo veicolo acquistato con l’aliquota agevolata è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione
  • se il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non più ritrovato. Per questo, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.


Non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Recenti disposizioni normative hanno previsto, inoltre, semplificazioni in materia di certificazioni. In particolare, come previsto dall’art. 4 del decreto legge n. 5/2012 (modificato dal 17 decreto legge 76/2020), i verbali delle Commissioni mediche integrate devono riportare l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli, nonché per il rilascio del contrassegno invalidi.

Acquisto sussidi tecnici e informatici con benefici fiscali
Anche per le spese sostenute per comprare sussidi tecnici e informatici (per esempio, un computer), è possibile ottenere la detrazione Irpef del 19% e l’Iva ridotta al 4%, se c’è un collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la disabilità. Per poter beneficiare dell’aliquota Iva al 4%, infatti, la persona con disabilità deve produrre, al momento dell’acquisto dell’ausilio tecnico e informatico, una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla Asl competente o dalla Commissione medica integrata. Se dal certificato di invalidità non risulta tale collegamento funzionale (perché, per esempio, si possiede un verbale rilasciato prima del 17 luglio 2020), occorre integrare il documento con un’ulteriore certificazione, rilasciata dal medico curante e da esibire in copia all’atto dell’acquisto, che contenga l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. Il vademecum ricorda, inoltre, che la detrazione spetta sull’intero importo pagato e può essere usufruita anche dal familiare della persona con disabilità che ha sostenuto la spesa, a condizione che quest’ultima sia fiscalmente a suo carico. Inoltre, dal 2020 la detrazione viene riconosciuta solo se l’acquisto viene pagato con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Eliminazione delle barriere architettoniche, tre diversi bonus
La prima detrazione, pari al 75% delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n.234/2021) ed estesa dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) fino al 31 dicembre 2025. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che i lavori vengano realizzati in edifici “già esistenti” e rispettino i requisiti indicati nel decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche). L’agevolazione, pertanto, non può essere richiesta né per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, né per i lavori realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

La seconda detrazione è pari al 50% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tra i lavori agevolati, infatti, rientrano anche quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno e all’esterno dell’abitazione di persone con disabilità grave. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 96.000 euro. Dal 2025 la percentuale di detrazione scenderà al 36% e si calcolerà su un importo massimo di spesa di 48.000 euro.       

La terza detrazione è quella del Superbonus prevista per interventi “trainati” eseguiti insieme a uno degli interventi “trainanti” di miglioramento delle prestazioni energetiche. Dal 1° gennaio 2021 i lavori di rimozione delle barriere per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione di persone con disabilità grave rientrano tra gli interventi “trainati” del Superbonus anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” antisismici. Anche in questo caso, i lavori devono essere effettivamente conclusi e rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

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