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Le guide dell'Agenzia

Contributo a fondo perduto “perequativo”: nella guida tutte le indicazioni e i suggerimenti per ottenerlo

Il beneficio sul peggioramento del risultato economico d’esercizio avvenuto nell’anno di imposta 2020 rispetto all’anno di imposta 2019

fondo perequativo

Via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto “perequativo” introdotto dal decreto “Sostegni-bis” (Dl 73/2021): insieme al provvedimento attuativo del nuovo indennizzo, firmato oggi, 29 novembre 2021, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, è disponibile - nell’area tematica “Contributi a fondo perduto”, nella sezione dedicata alle guide fiscali “l’Agenzia informa” e sulla rivista FiscoOggi, la guida dedicata “Il contributo a fondo perduto perequativo”.
Il vademecum illustra la disposizione normativa e le procedure da utilizzare per la richiesta del nuovo contributo, fornendo alcuni esempi di determinazione e chiarendo come avviene l’elaborazione dell’istanza e l’erogazione del contributo.

L’indennizzo, introdotto con lo scopo di riequilibrare le differenze di accesso e di quantum dei precedenti contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici, è basato – anziché su singole mensilità o medie mensili del fatturato e corrispettivi – sul peggioramento del risultato economico d’esercizio avvenuto nell’anno di imposta 2020 rispetto all’anno di imposta 2019.

A chi spetta
Possibili beneficiari sono i soggetti titolari di partita Iva alla data del 26 maggio 2021, residenti o con stabile organizzazione in Italia, che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.
Come per i precedenti contributi, sono esclusi gli enti pubblici, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.
Due i requisiti previsti per poter ottenere il contributo perequativo: il primo è aver conseguito ricavi e compensi relativi all’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro, mentre il secondo consiste nell’aver subìto un peggioramento minimo del 30% tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2019 e quello del 2020.
Ulteriore importante condizione è quella per cui i due risultati economici di esercizio siano stati dichiarati nei relativi modelli dichiarativi validamente presentati all’Agenzia. Per quanto riguarda il risultato economico del 2019, il richiedente deve aver presentato la relativa dichiarazione dei redditi entro i termini previsti, ossia entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Per quanto riguarda invece la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020, il legislatore ha previsto un’anticipazione dei termini di presentazione al 30 settembre 2021; ciò ha consentito l’effettuazione delle stime necessarie alla fissazione delle percentuali di peggioramento minimo e di determinazione del contributo, percentuali contenute nel decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021, registrato presso la Corte dei Conti in data 24 novembre.

Come si calcola
Una volta verificato il possesso dei requisiti, si passa al calcolo del contributo spettante: alla differenza tra il risultato economico d’esercizio - preceduto da segno più se utile e da segno meno se perdita – degli anni 2019 e 2020 deve essere sottratto l’importo dei precedenti contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti.
Se i contributi già percepiti fossero maggiori del peggioramento subito nel risultato economico d’esercizio, il contributo perequativo non spetta.
La base di calcolo così ottenuta viene moltiplicata per una percentuale diversa a seconda della fascia di ricavi e compensi dell’anno 2019: le percentuali previste vanno dal 30%, previsto per i soggetti con ricavi 2019 fino a 100mila euro, al 5% previsto per soggetti con ricavi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.
Il contributo perequativo non prevede importo minimo e può essere richiesto per un importo massimo di 150mila euro.

L’istanza per richiedere il contributo
Analogamente ai precedenti contributi a fondo perduto, il modello di istanza prevede l’indicazione dei dati relativi al richiedente, ai requisiti posseduti, al calcolo del contributo spettante e alla modalità di erogazione, a scelta tra l’accredito su conto corrente e il riconoscimento di credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
In relazione al quadro europeo sugli aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19, l’istanza contiene diverse sezioni dedicate alla verifica e all’attestazione di mancato superamento dei limiti massimi di aiuto.
Sono infine presenti i dati relativi all’eventuale intermediario che presenta l’istanza per conto del richiedente, essendo in possesso di delega al cassetto fiscale o delega di consultazione completa del portale “Fatture e corrispettivi” o avendo ha acquisito una delega specifica per la presentazione dell’istanza al contributo perequativo.

I limiti massimi degli aiuti di Stato
Il contributo perequativo è un aiuto di Stato ascrivibile alla sezione “3.1 – Aiuti di importo limitato” istituita dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564; per ottenerlo il richiedente deve attestare di possedere i requisiti previsti per tale sezione e di non aver superato il limite massimo di aiuti previsto per gli aiuti percepiti dal 28 gennaio 2021. Se proprio con il contributo perequativo che gli spetta, il richiedente dovesse superare tale limite massimo, nell’istanza dovrà indicare il minor importo richiesto al fine di non superarlo.
L’istanza contiene inoltre una parte dedicata alla sezione “3.12 - Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, che deve essere compilata se il soggetto possiede i requisiti previsti per tale sezione di aiuti di Stato e ne richiede l’applicazione; in tal caso, la verifica di mancato superamento dei limiti massimi e le relative attestazioni devono riguardare anche gli aiuti ricevuti e ascrivibili alla sezione 3.12.
Completano la parte dell’istanza dedicata agli aiuti di Stato, l’elenco degli aiuti già ricevuti (quadro A), i codici fiscali degli eventuali soggetti appartenenti all’impresa unica (quadro B) e i dati relativi ai comuni e agli immobili nel caso di fruizioni di aiuti riferiti all’Imu (quadro C).

Modalità e termini invio dell’istanza
Le istanze devono essere presentate esclusivamente in via telematica, con due diverse date di partenza: dal 29 novembre potranno essere trasmesse mediante invio telematico di file predisposto in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento odierno, mentre dal 30 novembre sarà possibile utilizzare la procedura web gratuita di compilazione e invio all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.
In entrambi i casi, l’ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze sarà il 28 dicembre 2021.

Poiché la norma istitutiva fissa una finestra di presentazione di trenta giorni, nella guida sono riportate avvertenze e suggerimenti per una corretta e precisa compilazione e trasmissione delle istanze, che traggono origine dall’esperienza dell’Agenzia sui precedenti contributi a fondo perduto e sulle tipologie di errori più frequentemente commessi dai contribuenti.
La guida spiega quando e come è possibile inviare un’istanza corretta in sostituzione di quella errata o quando invece è opportuno inviare un’istanza di rinuncia al contributo.

L’elaborazione delle istanze e l’erogazione finale
IL vademecum illustra le fasi di elaborazione e controllo delle istanze presentate, il cui esito finale viene esposto nell’apposito linkContributo a fondo perduto - Consultazione esito” all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. Tale esito può consistere nell’accoglimento dell’istanza con contestuale riconoscimento del contributo perequativo (mediante accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta, in base a quanto indicato dal richiedente nell’istanza), la sospensione dell’istanza per controlli più approfonditi o lo scarto dell’istanza.

Le attività di controllo
L’ultimo paragrafo della guida è dedicato ai controlli post erogazione e alle conseguenze sanzionatorie previste nel caso in cui emerga che il contributo percepito non sia spettante.
Viene infine illustrata la possibilità – in tali casi – di riversare spontaneamente il contributo indebitamente percepito, fruendo della possibilità del ravvedimento operoso.

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