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Le guide dell'Agenzia

Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali (luglio 2019)

Il quadro delle agevolazioni fiscali per gli interventi sulle unità immobiliari, per l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza statica degli edifici e per gli acquisti di fabbricati

copertina guida ristrutturazioni luglio 2019

Le guida aggiornata recepisce le disposizioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 in materia di cessione del credito corrispondente alle detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico e alla detrazione spettante per gli interventi di ristrutturazione edilizie realizzati per il conseguimento di risparmi energetici.
Come si ricorderà, dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2019) i contribuenti che beneficiano della detrazione spettante per gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici (cioè quelli indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Testo unico delle imposte sui redditi) possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore del fornitore dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione. A sua volta, il fornitore ha facoltà di cedere il credito d’imposta ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Non è prevista, in ogni caso, la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Con il provvedimento del 31 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate ha stabilito che la cessione dei crediti va comunicata, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni e con le stesse modalità specificate dal provvedimento del 18 aprile 2019 (punto 4). I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, esclusivamente in compensazione, in 10 quote annuali di pari importo. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici sarà l’amministratore del condominio a dover comunicare la cessione sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ma con le modalità individuate dal provvedimento del 28 agosto 2017 (punto 4.2).

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