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In Parlamento

Cura Italia: approvazione definitiva

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L’Assemblea di Montecitorio, dopo aver confermato ieri la fiducia al Governo, ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 18/2020, meglio noto come “Cura Italia”. In Aula i voti favorevoli sono stati 229, 123 i contrari, 2 gli astenuti.
Il testo approvato dalla Camera è quindi quello trasmesso dal Senato.

Il contenuto del disegno di legge votato in Aula rispetto al testo del decreto originale porta alcune modifiche anche al Titolo IV, articoli da 60 a 71, che raggruppano quasi tutte le misure in materia di fisco.
La nuova versione, infatti, ha dovuto tenere conto che, nel corso dell’iter di conversione del provvedimento:

  • è stato abrogato il dl n. 9/2020, le cui misure sono state riprese dal "Cura Italia"
  • è stato pubblicato il dl n. 23/2020 "Liquidità" che ha rafforzato le misure del "Cura Italia" e implementato i termini delle scadenze, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

L’aggiornamento apportato all’articolo 61, per esempio, consiste nella sostituzione dei richiami al dl n. 9/2020. L’articolo 61-bis, inserito dal Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 1 del citato dl n. 9/2020, che anticipa le scadenze della precompilata previste per il prossimo anno (vedi articolo Prorogati i termini di presentazione per Cu, 730 e comunicazioni At).

Tra le variazioni oggettive ricordiamo l’aggiunta della provincia di Brescia a quelle per le quali sono sospesi i versamenti Iva, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti (articolo 62).
L’articolo 62-bis, invece, è stato introdotto ex novo e non ha riferimenti diretti alla materia tributaria.
Nessuna variazione per gli articoli 63 e 64, che istituivano il premio per i lavoratori dipendenti che a marzo hanno lavorato nella propria sede e il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (esteso dal dl n. 23/2020 "Liquidità" alle spese per i dispositivi di protezione).

Per quanto riguarda il credito d’imposta relativo al canone dei negozi per gli esercenti di attività d’impresa, all’articolo 65 è aggiunta la specifica che tale somma non concorre alla formazione del reddito ai fini dell’Irpef e dell’Irap.
Gli incentivi fiscali (deduzioni e detrazioni), per le erogazioni liberali -in denaro e in natura- effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, nel corso dell'esame al Senato, sono stati estesi anche alle elargizioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti (articolo 66).

Un’importante novità arriva dall’articolo 68 che sospende, dall’8 marzo, i termini per i versamenti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.
L’aggiunta del comma 2-bis, effettuata nel corso dei lavori di conversione, dispone che la sospensione decorre dal 21 febbraio per:

  • le persone fisiche che a quella data avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle misure di contenimento e
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che, lo stesso giorno, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

Piccola ma importante anche la modifica all’articolo 71, che prevede l’emissione di una menzione per chi, potendo, non si avvale delle sospensioni dei versamenti disposte dallo stesso Cura Italia.
Il Senato ha introdotto una specifica alla parte che riguarda il decreto del Mef che dovrà rendere pubblica la lista dei “cittadini virtuosi” (o più precisamente di quelli che lo richiedono): il provvedimento dovrà definire anche le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rilascia l’attestazione della menzione, che potrà essere utilizzata a fini commerciali e di pubblicità.

Ultima segnalazione per l’inserimento di una parte dell’abrogato Dl n. 9 del 2 marzo. L’articolo 71-bis, introdotto al Senato, ha aggiunto al testo appena approvato l’articolo 31 del Dl n.9, che estende alcune agevolazioni fiscali - ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. La norma introdotta consente anche la possibilità, per chi dona e per chi riceve, di incaricare per loro conto, ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto  terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.
L’articolo 71-bis, in particolare, aggiunge la lettera d-bis) all’articolo 16, comma 1, della legge n. 166 del 2016, nota anche come “legge antisprechi”, ampliando le categorie dei beni per le quali non opera la presunzione di cessione di cui al regolamento DPR n. 441/1997.
Le categorie di tipo di merce aggiunte a quelle per cui era già prevista l’esclusione dalla presunzione di cessione (eccedenze alimentari o di taluni medicinali o di altri prodotti a fini di solidarietà sociale) sono, appunto, quelle elencate dall’articolo 31 del soppresso Dl n. 9: prodotti tessili, prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, giocattoli, materiali per l'edilizia ed elettrodomestici, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.
La cessione in questo contesto, quindi, comporta l’irrilevanza delle stesse cessioni ai fini delle imposte dirette e la loro esenzione dall’Iva.

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