L’articolo 83, comma 2, del decreto legge n. 18/2020 ha sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ad eccezione di alcuni casi particolari elencati nel comma 3. Per la stessa durata sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. La sospensione rileva anche con riferimento al termine per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione e dell’ulteriore termine di novanta giorni per proporre ricorso a seguito della formulazione della stessa istanza.
Chi ha ricevuto un accertamento esecutivo, il cui termine per presentare ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, può usufruire anche della sospensione del termine di pagamento (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/2020). Questo termine ricomincerà a decorrere dal 16 aprile 2020.
Accertamenti esecutivi: sospensione del pagamento
Il decreto legge sull’emergenza “Coronavirus” ha sospeso i termini per presentare i ricorsi alle commissioni tributarie. Si chiede conferma che anche il pagamento di un accertamento esecutivo deve intendersi sospeso.