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Accertamenti esecutivi: sospensione del pagamento

Il decreto legge sull’emergenza “Coronavirus” ha sospeso i termini per presentare i ricorsi alle commissioni tributarie. Si chiede conferma che anche il pagamento di un accertamento esecutivo deve intendersi sospeso.

Angela C.
risponde Paolo Calderone

L’articolo 83, comma 2, del decreto legge n. 18/2020 ha sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ad eccezione di alcuni casi particolari elencati nel comma 3. Per la stessa durata sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. La sospensione rileva anche con riferimento al termine per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione e dell’ulteriore termine di novanta giorni per proporre ricorso a seguito della formulazione della stessa istanza.
Chi ha ricevuto un accertamento esecutivo, il cui termine per presentare ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, può usufruire anche della sospensione del termine di pagamento (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/2020). Questo termine ricomincerà a decorrere dal 16 aprile 2020.

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