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firma per mutuo

Accollo del mutuo e detrazione interessi

In sede di separazione consensuale, per l’abitazione principale dei coniugi è stato concordato il trasferimento della quota di proprietà del marito (50%) alla moglie (già proprietaria del 50%) e l’accollo da parte di quest’ultima della parte di mutuo, all’epoca stipulato da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile, dovuta dal marito.
È corretto che la moglie porti in detrazione dall’Irpef l’intera quota degli interessi passivi sul mutuo, compresa quindi la parte riferibile al marito, malgrado il contratto di mutuo non sia stato ancora modificato e risulta tuttora cointestato?
 

Giorgio S.
risponde Paolo Calderone

Si conferma che, a seguito di separazione legale, gli interessi passivi sul mutuo ipotecario, stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile, possono essere detratti per intero dal coniuge diventato proprietario esclusivo dell’immobile che si è accollato le residue rate di mutuo. Questo vale anche se non è intervenuta alcuna modifica al contratto di mutuo, che continua a essere cointestato a entrambi i coniugi.
Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (per esempio, nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge (circolare n. 20/2011).

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