Il decreto legge n. 124/2019 (art. 58) ha modificato le modalità di calcolo degli acconti dovuti per Irpef, Ires e Irap dai soggetti che sono tenuti ad applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), dai soci e associati di società, associazioni professionali e imprese familiari o coniugali interessate agli Isa.
In particolare, dal 27 ottobre 2019 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto che gli acconti per queste imposte si versino in due rate ciascuna nella misura del 50% e non più, come avveniva in precedenza, 40% la prima rata e 60% la seconda.
Chi ha già versato la prima rata nella misura del 40% dovrà pagare la seconda rata, entro il 2 dicembre prossimo, nella misura del 50% (e non del 60%), a prescindere dalla data di versamento della prima rata. Se, invece, l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 93/2019, la novità si applica anche ai contribuenti che:
- applicano il regime forfettario agevolato o determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.
Infine, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile anche alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).