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proroga split payment

Acconto Iva 2020 – sospensione del pagamento

Mi confermate che anche l’acconto Iva di dicembre 2020 è stato rinviato al 16 marzo 2021?

Tiziana D.
risponde Paolo Calderone

L’art. 2 del decreto legge n. 157/2020 ha sospeso i termini previsti per effettuare i versamenti dell’Iva (compreso l’acconto di dicembre), delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale – operate in qualità di sostituti d’imposta – e dei contributivi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo), con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Si ricorda che la sospensione interessa tutti coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione:

  • con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato
  • che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro
  • che nel mese di novembre del 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%.

A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione riguarda, inoltre:

  • coloro che esercitano le attività economiche sospese dal Dpcm del 3 novembre 2020 (art. 1), che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale
  • chi esercita una delle attività dei servizi di ristorazione e che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute)

coloro che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del decreto legge n. 149/2020, o che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute).

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