Per le persone fisiche residenti all’estero, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, è stato introdotto un regime fiscale agevolato, qualora trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia (art. 24-ter del Tuir).
L’agevolazione consiste nella possibilità di pagare, sui redditi prodotti all’estero, un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota del 7%, in alternativa alla tassazione ordinaria.
Per accedere al regime è necessario:
- trasferire la residenza in uno dei Comuni fino a 20.000 abitanti delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia
- provenire da uno dei Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa
- non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui si sceglie la tassazione ridotta.
Il regime agevolato si applica a tutti i redditi prodotti all’estero, non solo alle pensioni, e ha una durata massima di 9 anni. Il contribuente che esercita l’opzione per l’imposta sostitutiva può sempre revocarla prima della scadenza.