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Agevolazioni “prima casa”

Se vendo l’immobile che ho acquistato in Italia due anni fa con le agevolazioni “prima casa” e ne acquisto uno all’estero, dove intendo trasferirmi, dovrò restituire le somme risparmiate con il primo acquisto, relative all’imposta di registro?

Tommaso T.
risponde Paolo Calderone

Quando si vende un immobile acquistato con i benefici “prima casa”, prima che siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto, si decade dalle agevolazioni usufruite e sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre alla sanzione del 30% delle stesse imposte. Per non incorrere nella decadenza è necessario acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Questa disposizione vale anche quando il nuovo immobile che si acquista si trova in uno Stato estero, a condizione che sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile acquistato sia stato adibito a dimora abituale (circolare n. 31/2010).
Ovviamente, il contribuente dovrà dimostrare che:

  • il riacquisto dell’immobile all’estero è stato effettuato entro un anno dalla vendita dell’immobile in Italia (producendo, per esempio, copia del rogito notarile)
  • la nuova abitazione è destinata a dimora abituale (fornendo documentazione idonea come, per esempio, fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate allo stesso contribuente).
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