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divorzio

Assegni periodici all’ex coniuge

Dopo la sentenza di separazione legale pago periodicamente alla mia ex coniuge, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, un contributo per le spese dell’alloggio, per affitto e spese condominiali. Posso detrarre dall’Irpef queste somme?

Nicola F.
risponde Paolo Calderone

Gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge, tranne quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, non sono oneri detraibili dall’Irpef ma deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1 lett. c del Tuir).
Le somme stabilite come contributo per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali, quando sono stati disposti dal giudice, sono quantificabili e vengono corrisposti all’ex-coniuge periodicamente, si considerano, come l’assegno di mantenimento, deducibili dal reddito complessivo del coniuge che le paga e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il coniuge che ne beneficia.
Qualora queste somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese pagate.

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