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Assegno periodico destinato al mantenimento del figlio naturale

Il trattamento fiscale previsto per l’assegno periodico destinato al mantenimento del figlio legittimo si applica anche a quello per il figlio naturale?
F. Bartolo
risponde Antonina Giordano
L’articolo 30, comma 1, della Costituzione, nel prevedere che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, riconosce il principio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli siano essi legittimi ovvero naturali. In ossequio al principio costituzionale, le disposizioni di cui agli articoli 147 (Doveri verso i figli) e 148 (Concorso negli oneri) del codice civile, norme entrambe richiamate dall’articolo 261 cc (Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento) garantiscono nei confronti dei figli naturali i medesimi obblighi cui sono soggetti i genitori nel rapporto di filiazione legittima.
In ambito tributario, l’articolo 3, comma 3, lettera b), del Tuir prevede l’esclusione dalla base imponibile del percipiente degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Il successivo articolo 10, comma 1, lettera c), non consente la deduzione dal reddito dell’erogante degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
In ossequio alla norma costituzionale richiamata in premessa che garantisce ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, e impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, il trattamento fiscale previsto per gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli legittimi si applica anche agli assegni periodici di mantenimento dei figli naturali, sempreché risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (cfr circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2011).
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