Per quanto riguarda il reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto dai contribuenti che applicano il regime dei “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011), lo stesso è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo; vi concorrono anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione. Pertanto, spese, ricavi e compensi vanno imputati al periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa”, cioè considerando il momento di effettiva percezione del ricavo/compenso e quello di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Rilevando le sole spese effettivamente sostenute, non trovano applicazione le deduzioni forfetarie per spese non documentate.
Autotrasportatori nel regime dei nuovi minimi
Per quanto riguarda il reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto dai contribuenti che applicano il regime dei “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011), lo stesso è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo; vi concorrono anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione. Pertanto, spese, ricavi e compensi vanno imputati al periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa”, cioè considerando il momento di effettiva percezione del ricavo/compenso e quello di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Rilevando le sole spese effettivamente sostenute, non trovano applicazione le deduzioni forfetarie per spese non documentate.