Sì, a condizione che l’edificio oggetto degli interventi si trovi in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Come affermato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 2/2020, i lavori riconducibili al decoro urbano, come quelli su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni, o relativi alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata, rientrano tra gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale.
Bonus facciate
Rientrano tra gli interventi ammessi al “bonus facciate” quelli per rifare il parapetto e la verniciatura della ringhiera?