Nel confermare l’obbligo per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, l’Agenzia delle entrate ha precisato (circolare n. 2/2020) che per richiedere il “bonus facciate” possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel bonifico occorre sempre riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Se possibile, inoltre, è necessario indicare, come causale, gli estremi della legge n. 160/2019 (risposta a interpello n. 185/2020). Qualora non si potesse indicare tale riferimento normativo (perché, per esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell’ecobonus), l’agevolazione sarà comunque riconosciuta, a condizione che il bonifico sia compilato in modo da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento.

Bonus facciate e modalità di pagamento
Per il bonus facciate quale tipologia di bonifico bisogna utilizzare? La mia banca prevede 4 tipologie: ristrutturazione edilizia, ecobonus 110, bonus sisma, bonus mobili, ma non quello specifico per il bonus facciate.
Davide T.