In merito a tale ultimo requisito, è necessario che i campioni siano contrassegnati in maniera indelebile sia per evitare che essi possano essere successivamente commercializzati, sia per impedire che si possano verificare manovre distorsive della concorrenza.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 83/2003, il contrassegno non può, pertanto, essere rappresentato da una semplice etichetta autoadesiva con la dicitura “campione gratuito”. Il contrassegno può essere apposto mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento idoneo, senza che tale operazione possa avere l’effetto di privare gli articoli medesimi della qualità di campioni (cfr risoluzioni ministeriali 3 aprile 1973, n. 52314; 19 novembre 1973, n. 503097; 7 febbraio 1991, n. 430047; telegramma della direzione generale delle Dogane 12 novembre 1991, n. 3278/9516/IX).