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Cedolare secca e proroga contratto

Nel 2009 ho stipulato un contratto di locazione (3+2), optando dal 2011 per la cedolare secca. Al termine dei tre anni non ho confermato l'opzione né per i successivi due né dopo i cinque anni. Sono decaduto dal beneficio?
Alessandro Bordoni
risponde Gianfranco Mingione
In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l’opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell’imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dal momento della proroga, tramite la presentazione del modello Rli per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi. Qualora il termine di 30 giorni entro il quale esercitare l’opzione non sia rispettato e il contribuente presenti il modello Rli, con opzione per la cedolare secca, oltre la scadenza per il pagamento dell’imposta di registro annuale, non gli è possibile applicare la cedolare secca per l’annualità in relazione alla quale l’opzione è stata esercitata tardivamente; in tal caso, può accedere al regime opzionale solo per l’annualità successiva (circolare 47/2012, paragrafo 1.2). È però possibile regolarizzare l'omissione della comunicazione utilizzando la remissione in bonis, a condizione che il contribuente non abbia versato l’imposta di registro prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca (articolo 2, comma 1 del Dl 16/2012): va effettuata la comunicazione omessa e versata, tramite modello F24, la sanzione di 258 euro (codice tributo 8114) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (circolare 47/2012, paragrafo 3).
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