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Cessioni parziali dei crediti edilizi

Dopo l’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, si chiede di chiarire come potranno essere ceduti i crediti successivi al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura) e come sarà possibile individuare tali crediti nella “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle entrate.

Filippo A.
risponde Paolo Calderone

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni indicate nel primo comma del decreto legge n. 34/2020 - lettera a (sconto in fattura) e lettera b (prima cessione del credito), relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (articolo 121, comma 1-quater, del decreto legge n. 34/2020). Per verificare che tale disposizione sia rispettata, è previsto che a questi crediti sia attribuito un codice identificativo che andrà indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive.
Come spiegato dall’Agenzia delle entrate (si veda faq del 19 maggio 2022), i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura vengono caricate nella “Piattaforma cessione crediti” già suddivisi in rate annuali di pari importo, a ciascuna delle quali viene attribuito un codice univoco.
Poiché il divieto di cessione parziale va riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto dal contribuente titolare della detrazione, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate potranno essere cedute (sempre per l’intero importo) anche in momenti successivi, oppure utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in questo caso, anche in modo frazionato).
Si ricorda, infine, che queste disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

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