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Comunicazioni di irregolarità: pagamento con lieve ritardo

Se un contribuente effettua il pagamento delle somme richieste dall’Agenzia delle entrate con una comunicazione di irregolarità dopo due giorni dalla scadenza prevista per usufruire della sanzione ridotta, non ha più diritto a tale riduzione?

Antonio S.
risponde Paolo Calderone

Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità, se vuole evitare l’iscrizione a ruolo e usufruire della riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo deve effettuare il pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della stessa comunicazione (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462/1997). In tal caso, inoltre, gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.
Per effetto di quanto previsto dal Dpr 602/1973 (articolo 15-ter, commi 3 e 4), gli stessi benefici permangono anche nel caso in cui si effettui il pagamento con “lieve ritardo”, non superiore a sette giorni. Pertanto, il contribuente che versa le somme richieste con la comunicazione di irregolarità entro 37 giorni dal ricevimento della stessa conserva il diritto alla riduzione della sanzione e degli interessi.

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