Anzitutto, va detto che se viene presentata una rinuncia al contributo, prima che lo stesso è accreditato sul conto corrente bancario o postale, non si applicano sanzioni (circolare n. 15/E del 13 giugno 2020).
Nei casi in cui il contributo a fondo perduto sia in tutto o in parte non spettante, oltre a trovare applicazione l’articolo 316-ter del codice penale, si applica la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%.
Chi ha incassato il contributo può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente la somma ricevuta con i relativi interessi e versando le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).
Queste somme devono essere versate esclusivamente mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 37/2020.
Contributo a fondo perduto
Vorrei sapere a quanto ammonta la sanzione da pagare quando si riscuote il contributo a fondo perduto non spettante e se è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, grazie.