In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).
In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).
Corrispettivi telematici
Quali sanzioni sono previste per chi non trasmette i corrispettivi telematici?