Come è noto, per le imposte versate sui canoni di locazione scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, al locatore spetta un credito d’imposta di pari ammontare (articolo 26 del Tuir).
Tale credito può essere, in alternativa:
- indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale
- richiesto a rimborso, presentando apposita istanza agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione.
Si ricorda, infine, che l’eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (con la possibilità di scegliere la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.