Si premette che possono beneficiare delle agevolazioni “prima casa under 36”, per atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, i giovani acquirenti che non hanno compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che hanno un indicatore Isee non superiore a 40.000 euro annui.
Per gli acquisti soggetti a Iva è riconosciuto, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.
Questo credito, a scelta del beneficiario, può essere utilizzato:
- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- in compensazione tramite modello F24.
Il contribuente che, come nel caso del quesito, sceglie di utilizzare il credito in diminuzione delle imposte risultanti dal 730/2022 potrà indicare l’importo del credito maturato nel corso del 2022, fino alla data di presentazione del modello, nella colonna 2 del rigo G8 (anche se denominato “Credito anno 2021”) o, nel caso presentasse il modello Redditi Persone fisiche, nella colonna 2 del rigo CR13.
Per maggiori informazioni sui requisiti necessari per richiedere le agevolazioni per l’acquisto della prima casa dei giovani di età inferiore a 36 anni può essere utile consultare la guida pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate nella sezione “l’Agenzia informa”.