No. La definizione agevolata, infatti, riguarda le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate relative ad atti impositivi e pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (articolo 6, Dl 119/2018). Le controversie definibili, quindi, sono quelle che hanno a oggetto atti impositivi (ad esempio, avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono escluse dalla definizione agevolata, invece, le liti relative ad atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento). Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito dell’Agenzia e agli articoli di approfondimento già pubblicati su FiscoOggi (tra gli altri, “Definizione agevolata liti pendenti: modello e istruzioni per la domanda” e “Definizione agevolata delle liti: semaforo verde per le domande”).
Definizione agevolata delle liti tributarie
Un avviso di liquidazione rientra nella definizione agevolata delle liti pendenti?