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Detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione nel condominio

Ai fini della detrazione del 36% per i lavori eseguiti in un condominio, l’assemblea condominiale può approvare l’esecuzione dei lavori senza indicare l’impresa costruttrice e deliberare la ripartizione delle quote detraibili da parte di ciascun condomino?
B. Meroli
risponde Antonina Giordano
La detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione eseguita nel condominio compete anche nell’ipotesi in cui la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori non contenga l’indicazione dell’impresa che li effettua, se la ripartizione è stata eseguita regolarmente da parte dell’amministratore sulla base della tabella millesimale. L’amministratore deve  poter sempre dimostrare il rispetto della tabella millesimale di ripartizione della proprietà nell’attribuzione della quota detraibile da parte di ciascun condomino. La ripartizione delle spese deve avvenire in base a quanto previsto dalla legge e l’assemblea non può deliberare una ripartizione non in linea con al tabella millesimale.
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