La risposta alla prima domanda è positiva. Le lenti correttive dei difetti visivi rientrano tra i dispositivi medici di uso più comune (si veda elenco allegato alla circolare n. 20/2011), così come le montature per lenti correttive.
Per quanto riguarda la documentazione idonea per richiedere la detrazione, da conservare o esibire al Caf che predispone la dichiarazione, è necessario che dalla certificazione fiscale (rappresentata, indifferentemente, o dallo scontrino fiscale o dalla fattura) risultino chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Non sono considerati validi i documenti che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.
La natura del prodotto come dispositivo medico può essere identificata anche mediante la codifica “AD”: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. Se il documento di spesa non riporta il codice AD bisogna conservare la documentazione dalla quale si evince che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (per esempio, la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).

Detrazione lenti correttive senza montatura
Vorrei sapere se solo le lenti da vista sono detraibili (non ho bisogno della montatura poiché quella che ho è valida). E poi, l’ottico deve farmi la fattura o è sufficiente lo scontrino?
Patrizia R.