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Detrazione riscatto laurea familiare inoccupato

Sono detraibili i contributi relativi al riscatto degli anni di laurea versati per i familiari a carico inoccupati?
Nando Z.
risponde Gennaro Napolitano
La possibilità di esercitare il riscatto del corso di laurea è prevista anche a favore di coloro che non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e non hanno iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero (soggetti “inoccupati”). Pertanto, la facoltà si riferisce a coloro che, al momento della domanda di riscatto, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata prevista dall’articolo 2, comma 26, legge 335/1995. Nelle ipotesi di riscatto richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Se i contributi sono versati a favore degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi pagati (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs 184/1997). Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull’intero importo versato (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).
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