Si ritiene che la spesa, effettuata al momento dell’accettazione della proposta di acquisto, possa essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione risulti stipulato e registrato il rogito notarile e che nell’atto di compravendita dell’immobile sia stato indicato l’importo pagato per l’intermediazione immobiliare, oltre ai dati identificativi del mediatore (codice fiscale o partita Iva, numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione) e le modalità di pagamento.
Si ricorda, comunque, che la detrazione (pari al 19% su un importo massimo di 1.000 euro per ciascuna annualità) spetta all’acquirente dell’immobile che sostiene la spesa, sempre che l’unità immobiliare acquistata sia adibita ad abitazione principale e che i compensi per l’intermediazione siano stati pagati con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
La detrazione non spetta, per esempio, se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata a un soggetto non proprietario.