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immagine illustrativa con berretto universitario e libri

Detrazione spese di ricognizione

Posso indicare nel modello 730, come spesa di istruzione universitaria detraibile, la somma che ho pagato alla mia università per la cosiddetta “ricognizione”?

Leonardo P.
risponde Paolo Calderone

La risposta è affermativa, a condizione che il corso rientri fra quelli di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
Come specificato dall’Agenzia delle entrate, in risposta a un interpello (risposta n. 434/2019), la “ricognizione” è un procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi o di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tale situazione, lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfettaria che viene richiesta in luogo dell’intero importo delle tasse d’iscrizione degli anni già trascorsi.
Pertanto, se il corso rientra tra quelli previsti dalla norma e se l’onere è stato sostenuto con versamento bancario o postale (o altri sistemi di pagamento “tracciabili”) il contribuente potrà indicare le spese di ricognizione nei righi da E8 a E10 (con il codice 13 - Spese di istruzione universitaria) del modello 730.
Si ricorda, infine, che per i corsi presso università non statali l’importo che è possibile portare in detrazione non può comunque superare quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

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