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Domicilio per la notifica degli atti

È possibile decidere di ricevere la notifica degli atti dell’Agenzia delle entrate presso un indirizzo diverso da quello del domicilio fiscale?
Carola P.
risponde Gennaro Napolitano
Il contribuente ha la possibilità di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi dell’Agenzia delle entrate che lo riguardano (elezione di domicilio per la notifica degli atti - articolo 60, comma 1, lettera d, Dpr 600/1973). La scelta deve essere effettuata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia e ha valenza di carattere generale: è valida, infatti, per la notifica degli atti che riguardano il contribuente anche in qualità di rappresentante di una persona giuridica, di rappresentante di un soggetto con limitata capacità di agire, di erede, di autore di una violazione. Non possono indicare un domicilio di notifica: a) gli eredi per conto del contribuente deceduto; b) il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto. Si può scegliere un solo domicilio per le notifiche e, se sono stati comunicati più domicili, prevale quello indicato nell’ultima comunicazione. Il domicilio per le notifiche non può essere stabilito presso una casella postale. Il modello può essere presentato tramite raccomandata (con avviso di ricevimento) all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale oppure per via telematica (se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia).
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