L’ultima legge di bilancio ha previsto che chi, a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, acquista, anche leasing, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (“ecotassa”). Per espressa previsione normativa, l’imposta non si applica ai veicoli per uso speciale indicati nell’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/Ce, tra i quali rientrano anche i veicoli con accesso per sedie a rotelle (articolo 1, commi 1042-1045, legge 145/2018).
Ecotassa e veicoli per sedie a rotelle
L’ecotassa si applica ai veicoli con accesso per sedie a rotelle?