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Esenzione Irpef nel settore agricolo

L’esenzione Irpef del reddito agrario dei terreni prevista a favore dei coltivatori diretti vale anche per il 2018?
Giuseppe Nico
risponde Gennaro Napolitano
La risposta è affermativa. Infatti, la legge di bilancio 2017 ha previsto che per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 44, legge 232/2016). La disposizione, quindi, introduce in via transitoria, per il triennio 2017-2019, la non concorrenza di tali redditi alla formazione della base imponibile Irpef (e delle relative addizionali) dei coltivatori diretti e degli Iap. Dall’applicazione del beneficio sono esclusi i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato (ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, legge 296/2006) per la determinazione del reddito su base catastale, in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa, così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007. Possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche (in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap) redditi fondiari (circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, paragrafo 9).
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