risponde Gennaro Napolitano
In riferimento al caso prospettato nel quesito, l’imposta di bollo non è dovuta. Infatti, l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, espressamente prevede che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Imposta di bollo e mediazione civile
È dovuta l’imposta di bollo per gli atti relativi alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali?
S.P.