Sì, per importi non inferiori a 1.000 euro è possibile effettuare il pagamento a rate dell’imposta di successione liquidata dall’ufficio.
Le modalità sono state stabilite dall’art. 38 del decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). In particolare, chi sceglie il pagamento rateale deve versare:
- almeno il 20% dell’imposta liquidata entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione
- la somma rimanente in 8 otto rate trimestrali (o in 12 rate trimestrali se l’importo dovuto è superiore a 20.000 euro).
Le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta.
I codici tributo da indicare nel modello F24 per versare le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (anche a seguito di avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate) sono stati istituiti con la risoluzione n. 16/2016 (codice tributo A147 “Successioni - Imposta di successione - Avviso di liquidazione dell’imposta”).
Si ricorda, infine, che in caso di mancato pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto, del 20% dell’imposta liquidata (o di una delle rate trimestrali, entro il termine di pagamento della rata successiva), si decade dalla rateazione e l’importo dovuto, ridotto della somma versata, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.