A partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), disciplinata dal decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, non è più dovuta dai seguenti soggetti:
- persone fisiche che esercitano attività commerciali
- esercenti arti e professioni indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 446/1997.
L’esclusione da Irap è stata disposta dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 8, della legge n. 234/2021 e riguarda esclusivamente le persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi). Restano assoggettati all’imposta regionale le società e gli altri soggetti passivi individuati dal citato articolo 3.