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Locazione studenti universitari all’estero

Mia figlia frequenta un corso universitario all’estero. Posso detrarre le spese sostenute per l’affitto?

Maria B.
risponde Paolo Calderone

L’articolo 15 (comma 1, lettera i-sexies) del Tuir prevede la detrazione dall’Irpef del 19% (per un importo non superiore a 2.633 euro) dei canoni derivanti da contratti di locazione (stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998), dei canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La stessa norma poi detta le condizioni e le regole da rispettare per poter richiedere l’agevolazione (si vedano, in proposito, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 24/2022).
La detrazione spetta, alle stesse condizioni, anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale, purché essa si trovi in uno degli Stati dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
In tali casi, la detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità (o di atti di assegnazione in godimento), senza altra indicazione.
È necessario, però, che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, cioè tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.
Qualora non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, per poter richiedere l’agevolazione è necessario farsi rilasciare un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

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