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Locazione transitoria: detrazione per canone

Mio figlio, studente universitario, ha stipulato un contratto di locazione in regime transitorio. Potrà avvalersi della detrazione per canoni di locazione prevista dall'articolo 16 del Tuir?
Lettera firmata
risponde Gianfranco Mingione
Anche per tale tipologia di contratto è possibile usufruire della detrazione dall’Irpef. Lo sconto d'imposta per i canoni di locazione, infatti, è previsto in relazione a tutti i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, senza alcuna distinzione (articolo 16, comma 01, del Tuir). I presupposti ricorrono qualora il contratto sia stato stipulato per un immobile adibito a propria abitazione principale. La detrazione è pari a 300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.491,71 euro. Ammonta invece a 150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra tale importo e 30.987,41 euro. Tra i contratti previsti dalla legge sulle locazioni rientra anche quello transitorio, stipulato per soddisfare esigenze abitative degli studenti universitari (articolo 5, commi 2 e 3, della legge 431/1998).
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