La risposta è affermativa. Le agevolazioni “prima casa” spettano, oltre che per l’acquisto della proprietà di case di abitazione diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, anche per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse case.
Per usufruire dei benefici, tuttavia, la norma dispone che anche per questi atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento devono ricorrere le condizioni indicate nella nota II-bis -Tariffa Parte prima articolo 1 del Testo unico n. 131/1986.
E precisamente:
- l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
- l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività
- l’acquirente non deve avere la titolarità, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da egli stesso o dal coniuge con i benefici “prima casa” (in caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto).
La presenza di queste condizioni deve essere dichiarata dall’acquirente nell’atto di acquisto.