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Provvigioni venditori a domicilio

La ritenuta da applicare sulle provvigioni dei venditori a domicilio è a titolo d’imposta o di acconto?
Bruno Fai
risponde Gennaro Napolitano
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19, Dlgs 114/1998), la ritenuta del 23% è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito (articolo 25-bis, comma 6, Dpr 600/1973 e circolare 15/E del 5 marzo 2003, paragrafo 5). Pertanto, il venditore a domicilio percipiente non è tenuto a indicare l’importo delle provvigioni percepite nella propria dichiarazione dei redditi, essendo le stesse già state tassate a titolo definitivo dal sostituto.
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