La legge di bilancio per il 2019 ha previsto che i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi compresi nella classe Ateco 02.30 (tra cui rientrano anche i tartufi), a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee (come regolata dall’articolo 3, Dlgs 75/2018), da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali) pari a 100 euro. L’imposta deve essere versata, entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento, da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o da altri enti subordinati. A tal fine, l’attività di raccolta si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7mila euro, che non si cumulano con altri redditi della stessa persona fisica (articolo 1, commi 692-699, legge 145/2018).
Raccolta occasionale tartufi
Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di 100 euro, cosa si intende per raccolta occasionale di tartufi?